Archives

Comunicati

Nomina RLS e obbligo di comunicazione all’INAIL.

La figura del RLS, Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, è stata regolamentata dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) per garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, definendola come  la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2).

 

E’ obbligatorio nominare il RLS  per tutte le aziende: l’art. 47 del D.Lgs 81/08 dispone che la sua designazione avvenga in modo diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, oppure tramite i rappresentati sindacali interni per le aziende con oltre 15 dipendenti.

 

Il lavoratore nominato per ricoprire il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve ottenere l’attestato del corso per RLS della durata minima di 32 ore, così come sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011.

 

In seguito all’elezione, il Datore di Lavoro o il Dirigente Delegato ha l’obbligo di effettuare la comunicazione della nomina del RLS all’INAIL, ai sensi dell’art.18 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo106/2009.

 

Sul Datore di Lavoro o Dirigente che non abbia provveduto a comunicare all’INAIL la nomina del RLS ricade una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 54,80 a 328,80 euro (art. 55 comma 5, lettera l del D.Lgs. 81/08).

Corso RLS online su Impresa8108

No Comments
Comunicati

Aggiornamento RLS: normativa, durata e validità

La norma di riferimento principale in materia di aggiornamento della formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è l’art. 37, comma 6 del D. Lgs. 8108, che stabilisce che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi”, a prescindere dalla fascia di rischio aziendale e dal numero di lavoratori impiegati.

 

Fatta eccezione per quanto stabilito durante la contrattazione collettiva, l’aggiornamento del corso RLS deve essere effettuato annualmente e deve avere un monte ore minimo di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, e di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.

 

Corso aggiornamento RLS online su Impresa8108

No Comments
Comunicati

RLS: ruolo, funzioni e formazione specifica

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, così viene definito, dal D.Lgs. 81/08 all’art. 2, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 ne disciplina  il numero minimo di RLS previsto nelle aziende e le modalità di elezione.

L’elezione del RLS, per le aziende fino a 15 dipendenti avviene direttamente da parte dei lavoratori, mentre nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, l’elezione del RLS viene svolta da “lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”.

Anche il numero dei RLS cambia in relazione al numero dei lavoratori presenti in azienda:

  • 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS per aziende che vanno dai 201 a 1000 lavoratori;
  • fino a 6 RLS nel caso di aziende con più di 1000 dipendenti.

L’art. 50 del D.lgs 81/08 stabilisce i compiti e le funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011 normano gli aspetti relativi alla formazione dei RLS: il corso RLS ha una durata di 32 ore, a prescindere dal livello di rischio dell’attività lavorativa, e ha una validità annuale. Scaduto l’anno, la formazione necessita del suo specifico aggiornamento.

 

Corso RLS online su Impresa8108

No Comments