Con l’introduzione dell’art. 9 del Dl 14/8/2013 entrano a far parte del catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità delle Società a norma del D.lgs 231/2001 i delitti sulla privacy, la frode informatica con sostituzione dell’identità digitale e l’indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. Considerando i nuovi reati presupposto, e facendo nostre le osservazioni della Corte di Cassazione con la recente relazione III/01/2013 del 22/8/2013 che ha fornito una prima interpretazione sulle novità apportate dal citato Dl 93/2013, si evidenzia che in particolare i delitti in materia di privacy risultano di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità per l’illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare l’intera platea delle società commerciali. Il Dl 14/8/2013, n. 93 introducendo i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della privacy previsti dal D.Lgs 196/2003 – e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante – nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del D. Lgs 231/2001, aumenta per le imprese il rischio derivante da una gestione non corretta degli aspetti privacy. Infatti una Società che dovesse, ad esempio, trattare illecitamente dei dati rientranti nella copertura del d.Lgs.196/2003, oltre alle sanzioni sino fino ad oggi previste, sarà sottoposta ad un processo penale e indagata da un PM per verificare se ha adottato efficacemente un Modello 231 anche a copertura degli aspetti privacy. In assenza di tali Modelli 231 o, se l’Azienda ha un Modello 231 che non disciplina anche la privacy, la Società sarà soggetta ad una sanzione da 100 a 500 quote e ad una sanzione interdittiva dell’attività d’impresa (come ad esempio la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) che può andare da un minimo di 3 ad un massimo di 24 mesi. Considerato che una quota singola può variare da un minimo di 258 fino a un massimo di 1.549 euro, l’Azienda nei casi più gravi rischia di dover pagare una sanzione pecuniaria anche superiore a 700.000,00 euro. L’Impresa per tutelarsi ed evitare di incorrere in tali sanzioni, deve adottare un Modello 231 a norma del D.lgs 231/2001 o, se l’ha già adottato, aggiornarlo e disciplinare le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi reati presupposto. MODI S.r.l. di Mestre e Spinea (VE) rimane a disposizione con il proprio Staff tecnico al numero verde 800300333 o [email protected]
L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001
Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011 che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.
Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis); “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis).
In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all’Ente le sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da 38.700 a 1.239.200 Euro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.
Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività, ma solo nell’ipotesi in cui l’Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:
a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).
Per la violazione dell’articolo 727-bis è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).
Per la violazione dell’articolo 733-bis è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a 387.250 Euro).
L’inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto legislativo n. 231/2001, impone alle Aziende un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di eventi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sull’immagine aziendale.