Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.
Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.
In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.
La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.
Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.