La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato le nuove disposizioni in merito alla disciplina degli Edifici ad Energia Quasi a Zero e al relativo Attestato di Prestazione Energetica. Le Regioni italiane dovranno rispettare da subito i nuovi limiti relativi al fattore solare. Il discorso è leggermente diverso per quanto riguarda i valori della trasmittanza termica: gli edifici pubblici dovranno adattarsi entro il 2019, mentre gli edifici privati entro il 2021. Solo in questo ultimo caso la Regione Lombardia gioca un ruolo da protagonista all’interno del nuovo scenario dell’efficienza energetica, è la prima in Italia ad approvare i nuovi valori rispetto al resto del Paese.
Il mondo delle finestre è coinvolto nel cuore della rivoluzione delle prestazioni energetiche degli edifici; proprio a seguito delle difficoltà segnalate in questo settore, sono state approvate le nuove metodologie di calcolo all’interno del Decreto Requisiti minimi, che delinea il quadro prospettico per il 2019/2021 entrato in vigore il 1° ottobre 2015. L’obiettivo è introdurre in Italia il concetto di “Edificio a Energia Quasi Zero”, ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica, che rispetti i nuovi limiti del fattore solare e che ottenga, negli anni a seguire, un drastico taglio ai valori della trasmittanza termica dei componenti finestrati. Il cambiamento energetico riguarderà tutti gli edifici: pubblici, privati, nuovi e riqualificati.
È necessario far chiarezza per evitare di incappare in errori di valutazione e quindi effettuare interventi non corretti. Prima di tutto bisogna sottolineare le tempistiche: la nuova procedura di calcolo, per quanto riguarda il fattore solare, deve essere rispettata da subito in tutta l’Italia; per quanto riguarda la trasmittanza termica, invece, le regioni italiane dovranno applicare i nuovi requisiti prestazionali degli “Edifici ad Energia Quasi Zero” entro il 2021, fatta eccezione per la Regione Lombardia, in quanto la nuova normativa entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.
In secondo luogo vanno spiegati gli elementi considerati all’interno di questa riforma.
La prima parte del decreto riguarda la drammatica e rapida discesa dell’Uw (valore di trasmittanza termica del serramento finito). È fondamentale capire che il valore limite U interessa le chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, inclusi gli infissi rivolti verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati. In termini più semplici, questa categoria comprende al suo interno: finestre, portefinestre, vetrine e porte d’ingresso, incluse le parti trasparenti e/o opache che le compongono.
Di seguito alcuni numeri per capire meglio di cosa si tratta:
Nuove costruzioni
Zona climatica | U (W/mqK) |
E | 1,40 |
F | 1,10 |
Ristrutturazioni
Zona climatica | U (W/mqK) |
E | 1,40 |
F | 1,00 |
Per aver maggior chiarezza sui nuovi requisiti, è possibile consultare i testi del Decreto ed i relativi allegati, nella loro interezza, sul sito del Cened Certificazione Energetica degli Edifici. All’interno è possibile visionare: le norme in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, sulla base delle diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti; il metodo di calcolo e i titoli dei professionisti abilitati alla certificazione energetica.
La seconda parte del decreto, che coinvolge da subito tutta l’Italia, riguarda il fattore solare, ovvero la frazione di energia del Sole che penetra in un ambiente interno rispetto all’energia incidente sulla finestra (fattore solare della vetrata). L’obiettivo è evidente: siccome nel periodo estivo si hanno i maggiori consumi di elettricità rispetto l’intero anno, è necessario provvedere a sistemi in grado di limitare l’ingresso del calore, senza limitare la luminosità negli ambienti abitati.
Nel dettaglio: il valore limite da rispettare riguarda solo le finestre posizionate da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse, pertanto, quelle posizionate a NORD, NORD EST e NORD OVEST in quanto non sono esposte all’irraggiamento estivo. Inoltre, vengono considerate nel calcolo solo le schermature solari ombreggianti (Veneziane, Tende, Frangisole); sembrerebbero escluse le tapparelle e le persiane, a meno che non si tratti di persiane a stecca aperta o con lamelle orientabili. Gli scuri classici e le tapparelle verrebbero quindi considerati sistemi oscuranti e non sistemi di controllo solare. Su questo punto si attendono però maggiori delucidazioni da parte degli organi competenti.
In parole povere, ogni nuova finestra posata in riqualificazione dovrà essere dotata o di un sistema di controllo solare che “abbatta” il fattore G della vetrazione, oppure di un vetro selettivo con fattore solare G < a 0,35.
Tutte le zone climatiche | fattore di trasmissione solare totale ggl+sh |
2016 | <0.35 |
2021 | <0.35 |
Questo nuovo decreto rappresenta una svolta decisamente importante nel settore del serramento. In particolar modo per coloro che operano nella regione lombarda, visti i tempi molto ristretti per adeguare le conoscenze, le tecnologie e i prodotti a disposizione. Il primo inevitabilmente effetto, per adeguarsi correttamente, sarà un aumento dei consumi di tripli vetri e di distanziatori a bordo caldo per vetri isolanti. A seguire ci sarà una ampia diffusione di telai a bassi valori di trasmittanza termica Uf. Intanto, tutto il Paese dovrà rapidamente adeguarsi ai nuovi valori del fattore solare.
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Anna Pisano
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