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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (1/2)

Il d.lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo uno della legge 3 agosto 2007 numero 123 poi integrato e modificato dal d.lgs. 106/2009, ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendole con un nuovo codice unico. A poco più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, tale provvedimento è stato modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 numero 106, entrato in vigore il 20 agosto 2009 e recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i diversi adempimenti imposti in capo al datore di lavoro un aspetto estremamente importante è dato agli obblighi di informazione e formazione lavoratori. In particolare l’articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ognuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione circa una serie di aspetti che riguardano l’attività lavorativa quali ad esempio i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, circa le procedure che riguardano il primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, circa i nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso ed antincendio ed in generale di altri aspetti che riguardano l’attività lavorativa. Queste informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in forma semplice ed immediata della lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure. Si ricorda che per ottemperare quest’obbligo l’uso di opuscoli informativi controfirmati potrebbe non essere sufficiente in quanto esistono alcune sentenze la cassazione (3/6/95, numero 6486) che hanno stabilito che questo modo di operare non è sufficiente in quanto l’informazione deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito.

Circa gli obblighi di informazione si deve ricordare che la formazione è un processo di insegnamento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici. In poche parole la formazione e sicurezza sul lavoro mira a trasferire competenze operative comportamentali tali da indurre nuove modalità di lavoro con particolare riferimento alla salute sicurezza sul lavoro dei lavoratori così che i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, sapeva riconoscere pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati.

Si deve innanzitutto precisare che la formazione riguarda indistintamente tutti i lavoratori ivi compresi anche i lavoratori a domicilio che oggi sono sempre più presenti nelle realtà aziendale e che hanno, comunque pari diritti e stette lavoratori che operano all’interno dell’ufficio.

La formazione materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eventualmente l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro, del trasferimento o dei cambio di mansione oppure della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e per questo di norma è necessario organizzarsi con la propria società sicurezza sul lavoro affinchè il tutto venga organizzato nei modi e nei tempi previsti per Legge. Per questi motivi appare evidente come la formazione dev’essere svolta tempestivamente e con estrema precisione e soprattutto si ricorda che questa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi quindi entra con vigore un nuovo adempimento solo recentemente introdotto che formalizza il concetto di formazione periodicamente ripetuta quale obbligo supplementare rispetto alla formazione di base.

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