Gli organismi no-profit rappresentano un´importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale, alla quale la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ricorre frequentemente. Per questo motivo l´Autorità Nazionale AntiCorruzione (delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) ha ritenuto opportuno emanare le “linee guida per l´affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare gli obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).
Le presenti Linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, meglio descritta nella Relazione AIR, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, artt. da 74 a 77), dettando per l’aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».
Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D. Lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso.
Le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. Riportiamo qui di seguito estratto della pagina 37 della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016:
Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:
– l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
– la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
– l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
– la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza;
– la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
– l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati.
Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull’operato dell’organismo medesimo. Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello stesso.
Le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001. |
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