A cura dello Studio Legale Mengoni di Osimo, Ancona.
Quando viene richiesto un prestito – banca o finanziaria – e sopraggiungono difficoltà nei pagamenti è quasi certa l’iscrizione nell’elenco dei “cattivi pagatori”.
A seguito di una richiesta di prestito banche e finanziarie recuperano informazioni sulla vostra idoneità nel ripagare il debito e questi dati vengono presi tramite “centrali di rischio”, pubbliche e private.
CENTRALI RISCHIO PUBBLICHE
A questa categoria appartiene la centrale rischi della Banca d’Italia relativa a debiti per aperture di credito e mutui pari o superiori all’importo di € 75000.
CENTRALI RISCHIO PRIVATE
A questa categoria appartengono società di raccordo con il sistema bancario che traggono informazioni per debiti da 0 ad € 31246.
La loro finalità è quella di dare alle finanziarie e banche che vi aderiscono informazioni per limitare i rischi nella concessione del credito.
La più conosciuta tra le centrali rischi private è il CRIF.
IL CODICE DEONTOLOGICO
Nel 2005 è stato istituito un codice deontologico e di buona condotta sulle materie di puntualità, affidabilità nei pagamenti e credito al consumo per gli organi informativi coordinati da soggetti privati.
La finalità è quella di una corretta gestione dei dati personali a causa dei possibili problemi nella accuratezza delle informazioni, sulle tempistiche di conservazione e sulla regolarità nell’aggiornamento.
REGISTRAZIONE IN CRIF E MANTENIMENTO DEI DATI SUI “CATTIVI” e “BUONI” PAGATORI
Sia i cattivi che i buoni pagatori sono inseriti in Crif.
Il codice deontologico fissa i criteri (modalità e tempi) di raccolta delle informazioni secondo questa categorizzazione:
– Richiesta di finanziamento: non oltre 6 mesi dalla richiesta necessaria per l’istruttoria o 1 mese in caso di rifiuto o rinuncia
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti di 2 rate in seguito risolto: non oltre 12 mesi dalla regolizzazione senza successivi ritardi o inottemperanze
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti maggiore a 2 rate in seguito risolto: non oltre 24 mesi dalla regolarizzazione purchè non ci siano ulteriori dilazioni
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti non risolto: non oltre 36 mesi dal termine del contatto o dall’ultimo aggiornamento dello status.
– Buoni pagatori, nessuno ritardo: non oltre 24 mesi dal termine del rapporto.
DEPENNAMENTO DAL CRIF E AGGIORNAMENTO STATUS
Cancellazione automatica senza richiesta secondo le condizioni dette sopra. Per i buoni pagatori non è sempre conveniente la cancellazione dal CRIF poichè banche e finanziarie valutano le domande di prestito consultando questo registro analizzando lo status del richiedente. I buoni pagatori possono richiedere comunque la cancellazione prima dei termini e il gestore deve provvedere non oltre 90 gg. La cancellazione da CRIF non avviene in caso di pagamento di rate scadute ma l’aggiornamento dello status dovrebbe essere tempestivo; questo è essenziale per successive richieste di prestito e finanziamenti da parte del consumatore.
L’ISCRIZIONE AL CRIF E’ AVVENUTA PER ERRORE: COSA FARE?
In caso di immotivata registrazione dei dati si può richiedere alla finanziaria, banca o CRIF una pronta cancellazione. Una risposta che sia inadeguata o non puntuale può comportare un arbitrato bancario finanziario con successiva sentenza non vincolante per banca o finanziaria ma certamente probante. Se la deliberazione stragiudiziale non sia sufficiente ci si deve rivolgere al Giudice iniziando un procedimento sommario legato all’art. 152 della legge in materia di privacy.
SOVRAINDEBITAMENTO: COSA FARE?
Quando non vi è possibilità di ripianare i propri debiti la soluzione è quella di organizzare delle transizioni a stralcio con i creditori, servendosi una qualificata assistenza legale, per poi informare il CRIF dei pagamenti effettuati.
VI SERVONO ULTERIORI INFORMAZIONI?
Potete mettervi in contatto con lo Studio Legale Mengoni tramite il suo sito web anche per approfondimenti inerenti a sovraindebitamento e iscrizione al crif.