Per l’assicurato è prevista la possibilità, secondo le condizioni contrattuali, di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto e conservare così la classe di merito. Questa può rappresentare un’opportunità da utilizzare nei casi di sinistri di piccola entità, perché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
Il malus è una clausola contenuta nel contratto di assicurazione (bonus-malus) e prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o no di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo predeterminato.
Tale facoltà regge sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa.
Dal sito ISVAP si può approfondire la procedura da seguire. In sintesi l’assicuratore, in caso affermativo, dovrà fornire le seguenti informazioni, o direttamente nella comunicazione che deve inviare al contraente, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, oppure attraverso l’agente o punto vendita che gestisce il contratto ovvero tramite il call center della compagnia.
Bisogna distinguere tra due categorie di sinistri:
a. sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto;
b. sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto.
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