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Sei in una condizione di sovraindebitamento? Oggi ci sono buone notizie per te!

Puoi contattare subito l’avvocato Mengoni per un consulto gratuito, oppure se non sei ancora convinto e vuoi maggiori informazioni continua la lettura!

PRESUPPOSTI
Oggi la nuova procedura introdotta dalla Legge n.3/2012 permette l’esdebitazione, ovvera la cancellazione dei propri debiti.
Necessaria è la condizione di sovraindebitamento di chi vuole usufruirne – ad esempio quando non si riesce a pagare le rate del mutuo, un finanziamento, ecc…

CHI PUÒ AVER ACCESSO ALLA PROCEDURA?
La condizione di sovraindebitamento abbiamo detto essere il presupposto. I soggetti che aver accesso alla procedura sono:
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori

L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Il soggetto debitore deve interpellare l’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel ditretto del Tribunale dove il soggetto ha sede o residenza.
Gli O.C.C. saranna istituiti presso Comuni, Province, Regioni, Ordini Professionali, Camere di Commercio.

PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
La nuova procedura prevede: l’Accordo con i creditori (“Accordo”) o il Piano del consumatore (“Piano”) o la liquidazione dei beni.

ACCORDO CON I CREDITORI
Si instaura depositando un piano di ristrutturazione del debito con l’ausilio dell’O.C.C.
Si può richiedere per una situazione debitoria relativa all’attività di impresa o professionale
È previsto il pagamento parziale dei crediti privilegiati; per i tributi è prevista solo una rateizzazione.
Il tribunale verifica i presupposti, dopodichè fissa l’udienza dei creditori, disponendo pubblicazione della proposta e del decreto e che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. L’omologazione della proposta del debitore da parte del Tribunale avviene quando si ottiene il consenso dei creditori rappresentanti il 60% (almeno) del totale dei crediti.

PIANO DEL CONSUMATORE
Si rivolge a persone fisiche i cui debiti sono avulsi dall’attività imprenditoriale.
Non è richiesto alcun consenso dei creditori; deve esserci la delibera sulla fattibilità del Piano da parte del Tribunale.
L’O.C.C. deve produrre una relazione particolareggiata che indichi le cause di indebitamento e la coscienziosità del consumatore nell’impegnarsi in tali obblighi; che esponga le motivazioni all’incapacità ad adempiere; che descriva la disponibilità economica negli ultimi 5 anni del debitore; che riferisca di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; che mostri la convenienza del piano rispetto ad una ipotetica liquidazione dei beni.
Il tribunale verificherà anche la meritevolezza e l’assenza di colpa da parte del debitore nel gravarsi di obbligazioni che vanno ben oltre la sua capacità di rimborso.
Una volta omologato il piano sarà obbligatorio per tutti i creditori (come per l’Accordo).
Il pagamento dei debiti potrà avvenire anche mediante cessione di crediti futuri (pensione, reddito da locazione, reddito da lavoro dipendente, ecc..) a patto che siano quantificabili.

LIQUIDAZIONE DEI BENI
Procedura che è la diretta conseguenza della non realizzazione dell’Accordo e del Piano.
Nello specifico potrà avvenire l’annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore e la cessazione dell’omologazione del Tribunale per atti in frode alla legge da parte del debitore.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE
il debitore dovrà depositare l’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, dei suoi beni degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni, la sua dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, l’attestazione di fattibilità del piano a cura dell’O.C.C., l’elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento suo e della sua famiglia, nonchè il certificato di stato di famiglia.

VANTAGGI
Accordo e Piano sono state descritte in maniera molto schematica, ma allo stato pratico nascondo insidie nella loro realizzazione; è quindi fortemente consigliato rivolgersi ad un avvocato prima di interpellare l’O.C.C.. i vantaggi economici ed esistenziali sono enormi: l’esdebitazione e il poter ricominciare da zero senza la spada di damocle di una situazione debitoria.
Opportunità non previste nel ns. ordinamento legislativo prima della Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.

TRIBUNALI: ALCUNE PRONUNCE
Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie i debiti del consumatore erano i seguenti:
– € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
– € 1.990,00 prestito personale;
– € 5.600,00 debito verso un avvocato;
Attivo del consumatore:
– appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
– autovettura € 1.500;
– arredi casa € 1.300;
– saldo c/c € 143,00;
– reddito lavoro dipendente € 1.525,00
A fronte di un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 138.000,00 con versamento di 213 rate mensili di € 650,00.

Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del 11/3/2015 rigetto domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
La Legge 3/12 prescrive di verificare prima di presentare il ricorso per l’accesso alla procedura se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori. Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns fondo patrimoniale) al fine di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi dalle proprie vicende personali. Il debitore con successivo atto conferiva nel trust la quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere oltre che lecite, anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di riciclaggio, di evasione fiscale, ecc… In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato.
A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbaiano dato consenso alla proposta.

CONCLUSIONI
Non tutti i debitori avranno i requisiti per usufruire della nuova procedura, per cui lo Studio Legale Avv. Gianluca Mengoni è disponibile nel fornire consulenza e assistenza per valutare assieme se ci siano le condizioni per proporre la domanda. Contattateci senza impegno visitando il ns. sito www.avvocatogianlucamengoni.it

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INDEBITAMENTO E LEGGI A SUPPORTO

Dall’inizio della crisi il numero degli indebitati italiani per importi rilevanti (oltre 75.000) è raddoppiato in 6 anni e nel 2011 si è verificato un incremento significativo delle persone di fascia media con posizioni debitorie in sofferenza mentre nella fascia più povera sono addirittura raddoppiate rispetto al 2005.

Questi dati non fanno altro che confermare quello che già sappiamo e vediamo tutt’ora molto da vicino ogni giorno ma, ciò che in troppi ancora non sanno, è che la legge è dalla parte del debitore.

L’Italia è l’unico paese al mondo ad avere una legge anti usura (Legge 108/96) e a dare alle vittime di questo reato la possibilità di richiedere finanziamenti a fondo perduto.

Le attuali normative (come la recente Legge n. 3/2012) aiutano proprio chi si trova in difficoltà a ristrutturare il proprio debito in modo da garantire una vita dignitosa.

In troppi hanno ancora la percezione che gli istituti di credito e persino Equitalia siano intoccabili ma non è così.. vincere contro una banca si può… occorre informarsi e agire nel modo corretto senza timori perché anche loro hanno paura di chi ricorre alla legge… sono consapevoli di non rispettarla quando applicano tassi usurari e sanno quindi di trovarsi in un posizione a dir poco scomoda.

Sono numerose ormai le sentenze in Italia che hanno messo in discussione lo strapotere degli istituti bancari colpevoli di aver portato al fallimento numerose aziende, al pignoramento di beni e tutto ciò che ne consegue….

Per avere successo però è importante affidarsi a professionisti esperti e competenti nel settore perché in molti continuano a speculare nel delicato contesto degli illeciti bancari creando seri danni ai malcapitati e dubbi negli altri.

Sidex sas grazie alla collaborazione con Punto Capital srl si avvale di professionisti di alto livello seri e preparati, garantendo un supporto costante al cliente in ogni fase per migliorare o rinegoziare il rapporto cliente/banca. La conoscenza è la base.

A chi vuole riprendere in mano la propria vita ristrutturando un debito o ridefinendo la situazione bancaria applicando la Legge n. 3/2012 o aprendo un contenzioso di recupero degli interessi possiamo dare tutte le informazioni necessarie e, dopo un’attenta valutazione, percorrere la strada migliore fianco a fianco.

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Crif e sovraindebitamento: devi sapere che…

A cura dello Studio Legale Mengoni di Osimo, Ancona.

Quando viene richiesto un prestito – banca o finanziaria – e sopraggiungono difficoltà nei pagamenti è quasi certa l’iscrizione nell’elenco dei “cattivi pagatori”.
A seguito di una richiesta di prestito banche e finanziarie recuperano informazioni sulla vostra idoneità nel ripagare il debito e questi dati vengono presi tramite “centrali di rischio”, pubbliche e private.

CENTRALI RISCHIO PUBBLICHE
A questa categoria appartiene la centrale rischi della Banca d’Italia relativa a debiti per aperture di credito e mutui pari o superiori all’importo di € 75000.

CENTRALI RISCHIO PRIVATE
A questa categoria appartengono società di raccordo con il sistema bancario che traggono informazioni per debiti da 0 ad € 31246.
La loro finalità è quella di dare alle finanziarie e banche che vi aderiscono informazioni per limitare i rischi nella concessione del credito.
La più conosciuta tra le centrali rischi private è il CRIF.

IL CODICE DEONTOLOGICO
Nel 2005 è stato istituito un codice deontologico e di buona condotta sulle materie di puntualità, affidabilità nei pagamenti e credito al consumo per gli organi informativi coordinati da soggetti privati.
La finalità è quella di una corretta gestione dei dati personali a causa dei possibili problemi nella accuratezza delle informazioni, sulle tempistiche di conservazione e sulla regolarità nell’aggiornamento.

REGISTRAZIONE IN CRIF E MANTENIMENTO DEI DATI SUI “CATTIVI” e “BUONI” PAGATORI
Sia i cattivi che i buoni pagatori sono inseriti in Crif.
Il codice deontologico fissa i criteri (modalità e tempi) di raccolta delle informazioni secondo questa categorizzazione:
– Richiesta di finanziamento: non oltre 6 mesi dalla richiesta necessaria per l’istruttoria o 1 mese in caso di rifiuto o rinuncia
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti di 2 rate in seguito risolto: non oltre 12 mesi dalla regolizzazione senza successivi ritardi o inottemperanze
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti maggiore a 2 rate in seguito risolto: non oltre 24 mesi dalla regolarizzazione purchè non ci siano ulteriori dilazioni
– Cattivi pagatori, ritardo nei versamenti non risolto: non oltre 36 mesi dal termine del contatto o dall’ultimo aggiornamento dello status.
– Buoni pagatori, nessuno ritardo: non oltre 24 mesi dal termine del rapporto.

DEPENNAMENTO DAL CRIF E AGGIORNAMENTO STATUS
Cancellazione automatica senza richiesta secondo le condizioni dette sopra. Per i buoni pagatori non è sempre conveniente la cancellazione dal CRIF poichè banche e finanziarie valutano le domande di prestito consultando questo registro analizzando lo status del richiedente. I buoni pagatori possono richiedere comunque la cancellazione prima dei termini e il gestore deve provvedere non oltre 90 gg. La cancellazione da CRIF non avviene in caso di pagamento di rate scadute ma l’aggiornamento dello status dovrebbe essere tempestivo; questo è essenziale per successive richieste di prestito e finanziamenti da parte del consumatore.

L’ISCRIZIONE AL CRIF E’ AVVENUTA PER ERRORE: COSA FARE?
In caso di immotivata registrazione dei dati si può richiedere alla finanziaria, banca o CRIF una pronta cancellazione. Una risposta che sia inadeguata o non puntuale può comportare un arbitrato bancario finanziario con successiva sentenza non vincolante per banca o finanziaria ma certamente probante. Se la deliberazione stragiudiziale non sia sufficiente ci si deve rivolgere al Giudice iniziando un procedimento sommario legato all’art. 152 della legge in materia di privacy.

SOVRAINDEBITAMENTO: COSA FARE?
Quando non vi è possibilità di ripianare i propri debiti la soluzione è quella di organizzare delle transizioni a stralcio con i creditori, servendosi una qualificata assistenza legale, per poi informare il CRIF dei pagamenti effettuati.

VI SERVONO ULTERIORI INFORMAZIONI?
Potete mettervi in contatto con lo Studio Legale Mengoni tramite il suo sito web anche per approfondimenti inerenti a sovraindebitamento e iscrizione al crif.

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