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Tirocini: posto il focus sull’apprendimento più che sulla prestazione da lavoro

Tramite circolare n. 8 del 18 aprile 2018 sono state fornite indicazioni dall’INL in materia di tirocini.

Prima di tutto, la verifica ispettiva deve valutare le modalità di svolgimento dei tirocini così da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una pura prestazione di lavoro, nell’osservazione e applicazione delle norme regionali.

Si rileva che l’attivazione dei tirocini per tutte quelle attività lavorative che non hanno bisogno di un periodo di formazione o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come per esempio il piano formativo individuale o la convenzione di tirocinio, si configurano come irregolarità che di per sè compromettono la natura formativa del rapporto.

L’INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie nel caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla Legge Regionale. La prosecuzione di fatto del rapporto verrà ricondotta ad una prestazione lavorativa che comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Sempre in tema di sanzioni, viene comunicato che è prevista l’intimazione alla cessazione dei tirocini in riferimento alle seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  •  a tutti coloro titolati alla promozione;
  •  alle caratteristiche di tipo soggettivo e oggettivo richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  •  alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  •  alla durata massima del tirocinio;
  •  al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  •  al numero o alle precentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  •  alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo

La mancata corresponsione dell’indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico di chi trasgredisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000

Per poter approfondire ulteriormente è possibile scaricare la circolare completa sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano da oltre trent’anni nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale dipendente.

Lo Studio e il suo team di consulenti del lavoro restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

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Novità: impianti audiovisivi e strumenti di controllo dei lavoratori

Nuovi chiarimenti, presenti nell’area news del sito di Studio Borghi, sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro in riferimento all’installazione e relativo utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Nello specifico, le novità hanno a che fare con i seguenti ambiti:

  1. Istruttoria delle istanze presentate e ripresa dei lavoratori
  2. Tutela del patrimonio aziendale
  3. Telecamere
  4. Dati biometrici

Riguardo al punto 1. in tema di videosorveglianza non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e il numero preciso delle telecamere da installare fermo restando che le riprese effettuate devono rimanere coerenti e in connessione con le ragioni che legittimano il controllo e dichiarate nell’istanza. Per il punto 2. la problematica non si pone per tutte quelle richieste che hanno a che fare con i dispositivi legati ad impianti di antifurto che garantiscono il patrimonio aziendale. Se invece la richiesta di installazione riguarda dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi. Per il punto 3 invece possiamo dire che i sistemi di controllo videosorvegliante si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su Pc e trasmissione su rete dati – tecnologia IP. Questi sistemi consentono il trasporto dei dati video e audio digitali da un pc ad un altro pc attraverso internet; è inoltre consentito installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. L’accesso alle immagini che sono state registrate deve essere assolutamente tracciato anche  attraverso specifiche funzioni che consentano la conversazione dei log di accesso per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Infine, per il quarto punto, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’uso della macchina a soggetti che non sono stati autorizzati, può considerarsi uno strumento necessario e fondamentale a rendere la prestazione lavorativa.

Per approfondimenti Studio Borghi, studio di Milano attivo nel campo della consulenza del lavoro e dell’elaborazione delle buste paghe, ha pubblicato l’intera circolare e tutte le altre news in materia di lavoro sul proprio sito.

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Simulatore Ape è ora online

Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga a Milano, ha pubblicato sul proprio sito, dedicato alla consulenza del lavoro, le news settimanali in materia di lavoro. In questo particolare caso, approfondiremo la news dedicata al tema dell’Ape Volontaria.

Come descritto nella news sul sito di Studio Borghi, l’INPS ha pubblicato il online il Simulatore Ape che permette di calcolare indicaticativamente l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato.

Il Simulatore è composto in quattro categorie principali. La prima è l’Accesso, una sezione rivolta all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile. La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda.  I tuoi Dati, una sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE. La terza chiamata “Il tuo importo APE”, sezione dedicata alla scelta dell’importo da percepire durante la fase di erogazione della stessa. Infine, la quarta “La tua Simulazione”, sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione e del piano di ammortamento riguardante la fase di rimborso.

In fondo alla news pubblicata dallo Studio potete trovare il link per accedere direttamente al portale INPS.

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Alternanza scuola lavoro: esperti aziendali esterni solo previa stipula di contratti di lavoro occasionale

Studio Borghi, studio paghe di Milano, ha reso noto le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione circa l’alternanza scuola lavoro.

In particolare, L’Istituto scolastico può retribuire esperti aziendali esterni previa stipula di contratti autonomi di tipologia occasionale, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale  specifiche competenze professionali fondamentali allo svolgimento di particolari attività negoziali.

L’Istituto scolastico può anche essere preso in carico dal tutor formativo esterno ma solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno.

Alla scuola spetta anche il compito di elaborare un regolamento che disciplini i criteri, le procedure e i vincoli di spesa da osservare e seguire per la stipula dei contratti di prestazione d’opera.

Il Ministero dell’Istruzione affronta anche la questione del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza, sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne la sicurezza il Ministero dell’Istruzione richiama l’art. 2 del D. lgs. 81/2008 che dichiara lavoratore, ai fini della sorveglianza a livello sanitario, la persona fisica che, tipologia contrattuale a parte, svolge un’attività lavorativa nel campo dell’organizzazione, equiparando in maniera esplicita al lavoratore il soggetto coinvolto nei tirocini di formazione e di orientamento e nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Sempre per fini meramente legati alla sicurezza, l’azienda che ospita lo studente in alternanza scuola lavoro ha il dovere di metterlo in dotazione di tutta la strumentazione e i dispositivi di protezione individuale.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito ufficiale del MInistero dell’Istruzione o iscriversi sul sito di Studio Borghi all’indirizzo www.studio-borghi.it e scaricare la circolare dedicata.

Si ricorda che Studio Borghi e i propri consulenti del lavoro operano a Milano nel campo dell’elaborazione paghe e della consulenza del lavoro a 360 gradi da oltre trent’anni.

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