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Privacy: videosorveglianza su autoveicoli e mail aziendali

Ai fini della privacy viene considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata delle email aziendali da parte del datore di lavoro e lo ha reso noto il Garante Privacy con la circolare del 29 marzo 2018.

Tale controllo viene considerato illegittimo laddove non è stata consegnata o comunicata ai lavoratori dipendenti alcuna informazione sulle modalità e finalità di raccolta  e su come i dati personali vengono conservati relativamente alla posta elettronica nè a mezzo informativa nè attraverso la policy dell’azienda. Inoltre, in mancanza di un Codice Privacy l’azienda non può conservare in modo sistematico i dati esterni e le mail scambiate tra i dipendenti per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche dopo la sua interruzione. Questo costituisce la violazione delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è bene ricordare che vanno disattivate le caselle di posta e rimosse. Conseguentemente si possono attivare eventuali account alternativi.

In riferimento invece all’uso di strumentazione dedita alla videosorveglianza su autoveicoli il Garante Privacy ha comunicato importanti novità in materia in riferimento al 1° marzo 2018.

Al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati personali il Garante Privacy ha raccomandato che i dati raccolti in occasione di un sinistro verranno conservati fino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni correlate al verificarsi di incidenti durante l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico; non potrà esser fatto uso delle informazioni di geolocalizzazione per effetto del GPS; sono da informare utenti  e terzi tramite la predisposizione di un modello semplificato di dati utili al trattamento dei dati personali mediante il rilevamento delle immagini in caso di incidente; sarà consentito l’accesso dei dati solo a quei soggetti che possono prenderne conoscenza in maniera legittima; inoltre l’aziendà dovrà notificare il trattamento al Garante riferendosi nello specifico ai dati relativi alla localizzazione qualora il trattamento possa effettivamente avere inizio prima del 25 maggio 2018.

Per ulteriori necessità è possibile consultare l’informativa sul portale dei consulenti del lavoro di Studio Borghi, sede Milano.

 

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Novità: impianti audiovisivi e strumenti di controllo dei lavoratori

Nuovi chiarimenti, presenti nell’area news del sito di Studio Borghi, sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro in riferimento all’installazione e relativo utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Nello specifico, le novità hanno a che fare con i seguenti ambiti:

  1. Istruttoria delle istanze presentate e ripresa dei lavoratori
  2. Tutela del patrimonio aziendale
  3. Telecamere
  4. Dati biometrici

Riguardo al punto 1. in tema di videosorveglianza non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e il numero preciso delle telecamere da installare fermo restando che le riprese effettuate devono rimanere coerenti e in connessione con le ragioni che legittimano il controllo e dichiarate nell’istanza. Per il punto 2. la problematica non si pone per tutte quelle richieste che hanno a che fare con i dispositivi legati ad impianti di antifurto che garantiscono il patrimonio aziendale. Se invece la richiesta di installazione riguarda dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi. Per il punto 3 invece possiamo dire che i sistemi di controllo videosorvegliante si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su Pc e trasmissione su rete dati – tecnologia IP. Questi sistemi consentono il trasporto dei dati video e audio digitali da un pc ad un altro pc attraverso internet; è inoltre consentito installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. L’accesso alle immagini che sono state registrate deve essere assolutamente tracciato anche  attraverso specifiche funzioni che consentano la conversazione dei log di accesso per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Infine, per il quarto punto, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’uso della macchina a soggetti che non sono stati autorizzati, può considerarsi uno strumento necessario e fondamentale a rendere la prestazione lavorativa.

Per approfondimenti Studio Borghi, studio di Milano attivo nel campo della consulenza del lavoro e dell’elaborazione delle buste paghe, ha pubblicato l’intera circolare e tutte le altre news in materia di lavoro sul proprio sito.

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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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NASpI: riconosciuto l’anticipo per attività libero professionale

Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
  • coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
  • I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
  • Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
  • è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
  • ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Per chi volesse approfondire, può scaricare intelgramente la circolare sul sito di Studio Borghi, studio elaborazione paghe milano. I nostri consulenti del lavoro restano a disposizione di tutte quelle aziende che necessitassero supporto in termini di consulenza del lavoro e amministrazione del proprio personale dipendente.

L’iscrizione al sito per accedere all’area news aggiornata in materia di lavoro è riservato esclusivamente alle imprese.

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Contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

A decorrere dal 10 luglio 2017, sono state introdotti due nuovi strumenti: contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto di famiglia. Entrambe sono caratterizzate da alcuni limiti di utilizzo:

  • per ciscun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro;
  • per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore  a 2.500 euro.

E’ necessario che relativamente alle prestazioni occasionali, ciascun utilizzatore inserisca i propri dati anagrafici, accedendo alla piattaforma informatica INPS con il proprio PIN o mediante un intermediario abilitato.

Per poter usufruire delle prestazioni, l’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24. Recentemente l’INPS ha comunicato che l’accreditamento sul portafoglio virtuale avverrà 9-10 giorni dopo l’avvenuto pagamento.

L’inps ha anche affermato che in riferimento alle prestazioni occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma telematica è stata implementata tenendo conto delle differenti quantificazioni dei compensi dei lavoratori impiegati nell’agricoltura. L’inps aggiunge che gli operatori del settore agricoltura sono nella possibilità di poter operare come tutti gli altri utilizzatori e potranno quindi fare affidamento agli intermediari o del contact center.

Per chi volesse approfondire, si può rvolgere a Studio Borghi, studio specializzato in elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano. Lo studio si compone di esperti in materia di lavoro e consulenti professionisti che da oltre trent’anni prestano il loro servizio a supporto di grandi realtà aziendali.

Si ricorda inoltre che settimanalmente lo Studio pubblica sul proprio sito web news e circolari inerenti il mondo e la normativa del lavoro, aggiornamenti, approfondimenti, articoli. Per accedere al servizio, è necessario registrarsi e ricevere autorizzazione preventiva dallo Studio.

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Ulteriori chiarimenti in materia di distacco transnazionale

Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni  commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.

La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.

Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.

 

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Alternanza scuola lavoro: esperti aziendali esterni solo previa stipula di contratti di lavoro occasionale

Studio Borghi, studio paghe di Milano, ha reso noto le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione circa l’alternanza scuola lavoro.

In particolare, L’Istituto scolastico può retribuire esperti aziendali esterni previa stipula di contratti autonomi di tipologia occasionale, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale  specifiche competenze professionali fondamentali allo svolgimento di particolari attività negoziali.

L’Istituto scolastico può anche essere preso in carico dal tutor formativo esterno ma solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno.

Alla scuola spetta anche il compito di elaborare un regolamento che disciplini i criteri, le procedure e i vincoli di spesa da osservare e seguire per la stipula dei contratti di prestazione d’opera.

Il Ministero dell’Istruzione affronta anche la questione del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza, sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne la sicurezza il Ministero dell’Istruzione richiama l’art. 2 del D. lgs. 81/2008 che dichiara lavoratore, ai fini della sorveglianza a livello sanitario, la persona fisica che, tipologia contrattuale a parte, svolge un’attività lavorativa nel campo dell’organizzazione, equiparando in maniera esplicita al lavoratore il soggetto coinvolto nei tirocini di formazione e di orientamento e nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Sempre per fini meramente legati alla sicurezza, l’azienda che ospita lo studente in alternanza scuola lavoro ha il dovere di metterlo in dotazione di tutta la strumentazione e i dispositivi di protezione individuale.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito ufficiale del MInistero dell’Istruzione o iscriversi sul sito di Studio Borghi all’indirizzo www.studio-borghi.it e scaricare la circolare dedicata.

Si ricorda che Studio Borghi e i propri consulenti del lavoro operano a Milano nel campo dell’elaborazione paghe e della consulenza del lavoro a 360 gradi da oltre trent’anni.

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