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Tirocini: posto il focus sull’apprendimento più che sulla prestazione da lavoro

Tramite circolare n. 8 del 18 aprile 2018 sono state fornite indicazioni dall’INL in materia di tirocini.

Prima di tutto, la verifica ispettiva deve valutare le modalità di svolgimento dei tirocini così da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una pura prestazione di lavoro, nell’osservazione e applicazione delle norme regionali.

Si rileva che l’attivazione dei tirocini per tutte quelle attività lavorative che non hanno bisogno di un periodo di formazione o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come per esempio il piano formativo individuale o la convenzione di tirocinio, si configurano come irregolarità che di per sè compromettono la natura formativa del rapporto.

L’INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie nel caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla Legge Regionale. La prosecuzione di fatto del rapporto verrà ricondotta ad una prestazione lavorativa che comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Sempre in tema di sanzioni, viene comunicato che è prevista l’intimazione alla cessazione dei tirocini in riferimento alle seguenti violazioni definite non sanabili relative:

La mancata corresponsione dell’indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico di chi trasgredisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000

Per poter approfondire ulteriormente è possibile scaricare la circolare completa sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano da oltre trent’anni nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale dipendente.

Lo Studio e il suo team di consulenti del lavoro restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

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