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Utilizzo del carrello elevatore: mansione da non improvvisare

I carrelli elevatori sono degli strumenti essenziali in molti ambiti industriali in particolar modo quelli che presuppongono la presenza di un magazzino o la necessità di spostare grandi quantitativi di merce di vario genere.

Maneggiare un carrello elevatore non è però una mansione che può essere svolta da chiunque sia per la sicurezza della persona che maneggia il carrello che per chi vi sta intorno ma anche per tenuta delle strutture circostante e la buona riuscita del lavoro finale. Per questo il settore che concerne la movimentazione delle merci e in particolare l’utilizzo di carrelli elevatori siano essi nuovi o usati deve essere un settore molto vigilato dai titolari o dai responsabili di un’azienda che deve provvedere a visite mediche per garantire la perfetta salute sia fisica che psichica della persona addetta ma anche un efficace addestramento settoriale che deve avvenire per mezzo di professionisti del settore dei carrelli elevatori che permettano di acquisire le competenze necessarie. Vi sono normative che vanno a delimitare il campo di azione dei lavoratori all’interno dell’ambito dell’utilizzo di carrelli elevatori elettrici o altri dispositivi di movimentazione ossia l’art. 35 comma 5 del D. Lgs. n. 626/94 prevede che l’utilizzo di attrezzature che, per i rischi che comportano, richiedono conoscenze e responsabilità particolari siano affidati a lavoratori all’uopo incaricati, e specificamente formati ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 626/94.
L’articolo 37 del D. Lgs. n. 626/94 dispone che il datore di lavoro deve provvedere affinché “i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza” e relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle “situazioni anormali prevedibili”.

Ciò implica l’obbligo di “richiamare l’attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sul relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell’ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente”.
Questo articolo estende “il dovere di informazione, oltre che agli aspetti connessi alle normali condizioni di impiego, a quelli connessi alle situazioni anomale prevedibili”, in tal modo “il concetto di informazione si integra con quello di valutazione del rischio”: “ne consegue che il processo informativo non si esplica più in modo lineare ed esclusivo dal datore di lavoro al lavoratore, ma si concretizza in un coinvolgimento di più soggetti, secondo un flusso circolare, che va dalla valutazione all’informazione e viceversa”, perciò “il supporto indispensabile e proceduralizzato di tale adempimento dovrebbe essere sotto la forma scritta, ad integrazione del libretto d’istruzione d’uso”.

Numerosi riferimenti normativi quindi per definire un ambito che purtroppo fin’ora è stato caratterizzato da improvvisazione e quindi sgradevoli inconvenienti oppure nei peggiori casi episodi incidentali dal drammatico epilogo. Il carrellista per essere considerato tale in maniera legale quindi deve rispondere a delle caratteristiche ben precise e avere dei requisiti ben precisi ossia essere munito di patente B questo anche per evitare eventuali ricorsi legali a danno del datore di lavoro nel caso dovesse incorrere un incidente. Nel caso in cui il lavoratore non sia infatti possessore di una patente di tipo B e si trovi a maneggiare un muletto sarà il titolare dell’azienda a rispondere di tale infrazione assumendosi la responsabilità dell’affidamento della mansione.

A cura di Martina Celegato

Prima Posizione srl

azienda promozione turistica

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