Di conseguenza al quesito posto dalla CISL nazionale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il suo parere relativamente alla possibilità del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.
La richiesta della CISL nazionale ha l’obiettivo di verificare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, può essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.
Le modalità con le quali il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, sono indicate dal comma 1 dell’art. 41:
- nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;
- nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.
Al comma 2, lettera c, dello stesso articolo è chiarito che, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Il Ministero del Lavoro,ai sensi dell’attuale normativa, risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, spiegando che la richiesta della visita medica può essere inoltrata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto relazionata ai rischi lavorativi.
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